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Mobbing Cagliari - capo che fa mobbing su un dipendente

Mobbing

Il Mobbing consiste in una forma di persecuzione sistematica e duratura perpetrata all’interno dell’ambito lavorativo da parte di uno o più individui nei confronti di una persona allo scopo di isolare se non addirittura di escludere la vittima.

Il fenomeno può assumere connotazioni differenti in funzione della relazione gerarchica tra mobber e mobbizzato (mobbing orizzontale, verticale, aziendale, strategico), della tipologia di azioni vessatorie messe in atto (attacchi alla reputazione, alla relazione e alla comunicazione, alla prestazione, all’incolumità) e della ragione per la quale vengono realizzate (mobbing strategico o emozionale) ma, in ogni caso, risulta di solito psicologicamente violento, talvolta fortemente traumatico

La Corte di cassazione, con sentenza n.10037/2015, ha individuato sette parametri per riconoscere le vittime di mobbing, quali: ambiente (devono avvenire sul luogo di lavoro), durata (perpetrate per un lungo periodo di tempo), frequenza (ripetute e molteplici), tipo di azioni ostili (es.: attacchi alla reputazione), dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive (conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro e in casi più gravi la vittima può arrivare al suicidio), intenzionalità persecutoria (disegno premeditato).

Perché il mobbing venga riconosciuto devono esser presenti tutti e sette i parametri.

Il mobbing ha effetti devastanti sulla vittima. Essa viene danneggiata psicologicamente e fisicamente.

L’esposizione ed il protrarsi nel tempo di tale molestia, comporta: ansia, depressione, ossessioni, attacchi di panico, anestesia emozionale, bassa autostima, mancanza di fiducia in se stessa, auto-denigrazione e sensi di colpa (alterazione equilibrio socio-emotivo); cefalea, vertigini, disturbi gastrointestinali, ipertensione arteriosa, dermatosi, mal di schiena, disturbi del sonno e della sessualità (alterazioni equilibrio psico-fisico); modificazioni del comportamento alimentare, reazioni autoaggressive ed eteroaggressive, passività (disturbi comportamentali).

I comportamenti vessatori possono essere molto vari, ecco qualche esempio: demansionamento e attribuzione di compiti banali (es. ricevere telefonate), richiami e rimproveri in privato ed in pubblico anche per motivi futili, litigi o dissidi più frequenti; la vittima è l’oggetto preferito di scherzi/battute pesanti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 582 del codice penale, “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il datore di lavoro è ritenuto responsabile non solo di un suo comportamento lesivo nei confronti di un lavoratore, ma anche dei comportamenti vessatori posti in essere da uno o più dei suoi dipendenti, per non essere intervenuto e aver fatto cessare la vessazione. Il datore di lavoro ha il dovere di sorvegliare il comportamento dei dipendenti e adottare azioni necessarie per prevenire o far cessare tali condotte in modo concreto ed efficace.
Il Mobbing non comporta delle conseguenze solo per vittima (palpitazioni, tremori, difficoltà respiratorie, cefalea, gastriti, bassa autostima etc…) ma vanno incidere anche sull’azienda. Infatti, i danni causati alla vittima si ripercuotono anche sulla sua produttività (minor rendimento) e di conseguenza sull’economia dell’azienda.

Il miglior modo di contrastare i fenomeni di violenza in ambito lavorativo è diffonderne la conoscenza, sia tra i lavoratori che nelle aziende.

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